Art. 149 D.lgs. 209 del 2005: procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
L’innovativo sistema di indennizzo previsto dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni è entrato in vigore il 1 febbraio scorso. La nuova norma ha introdotto significative modifiche alla procedura prevista per il risarcimento dei danni affiancando il c.d. Indennizzo diretto alla procedura di indennizzo ordinaria. Quindi, il nuovo procedimento non si applicherà in ogni caso ma solamente per i sinistri meno gravi, in cui siano presenti danni a cose o lesioni di lieve entita’. La grande innovazione consiste in questo: chiunque verrà coinvolto in un incidente "semplice" dovrà mantenere l’abitudine di denunciare il sinistro utilizzando un modulo (blu) di constatazione amichevole (denominato CAI, che significa appunto Constatazione Amichevole di Incidente). Se l’assicurato riterrà di aver ragione aggiungerà anche una formale richiesta di risarcimento. Tutto questo dovra’ pero’ essere fatto non piu’ alla compagnia del responsabile del sinistro, ma direttamente alla propria compagnia, che risarcira’ il proprio cliente e andra’ poi a rivalersi sulla compagnia di controparte. Viene in pratica esteso alla stragrande maggioranza dei sinistri (recenti statistiche calcolano che verra’ assorbito da questa nuova procedura circa il 70% dei sinistri) il meccanismo del CID, gia’ presente da alcuni anni nel panorama della liquidazione dei danni derivanti da circolazione stradale e fondato sulla compilazione a firma congiunta del modulo CAI.
La compagnia assicuratrice sarà tenuta a comunicare all’assicurato la propria offerta di risarcimento previa attribuzione di responsabilità e valutazione del danno, effettuate dopo aver dato l’assistenza tecnica e informativa necessaria al cliente. La compagnia dovrà pagare entro i 15 giorni successivi l’accettazione dell’offerta da parte del danneggiato. La pratica si concluderà senza che siano dovuti compensi per consulenza o assistenza di professionale di cui si sarà avvalso il danneggiato. In caso di proposta insoddisfacente, invece, il danneggiato dovrà espressamente comunicare di non accettare l’offerta. Potrà proporre l’azione legale contro la propria compagnia o ricorrere alla procedura di conciliazione. Solo in caso di lesioni sarà ammesso il compenso del medico legale.
I promotori della nuova procedura (soprattutto le compagnie) assicurano che la formula del risarcimento diretto è sicuramente più conveniente. Perché in tal modo si velocizzerà ogni accertamento sulla responsabilità, col duplice risultato di eliminare il contenzioso e le truffe, in virtù del fatto che l’assicurato, avendo un rapporto diretto con la propria compagnia (le cui tariffe dipenderanno dai servizi richiesti), dovrebbe cercare di evitare comportamenti illegali. L’automobilista, inoltre – affermano le compagnie – potrà contare su offerte più vantaggiose e su una maggiore velocità nel risarcimento perché le assicurazioni avranno tutto l’interesse a tutelare il proprio cliente.
In conclusione, il vantaggio di adottare la formula dell’indennizzo diretto sarà rappresentato anzitutto da una forte riduzione dei contenziosi, che alla lunga si tradurrebbe in un altrettanto netto abbattimento delle spese. Infine, gli indennizzi saranno anche più equi e ciò dovrebbe consentire una riduzione dei costi delle polizze.
Nonostante l’apparente positività della riforma le prime polemiche sono già state sollevate dagli utenti e soprattutto dai professionisti:
- con il nuovo sistema i danneggiati non sembrano sufficientemente tutelati. La mancanza di consulenze ed assistenze tecniche, infatti, limita fortemente il diritto ad una procedura risarcitoria equa; lascia l’assicurato inerme al cospetto della compagnia assicurativa che sarà quindi libera nella procedura di attribuzione della responsabilità e di liquidare quanto riterrà più opportuno. Questo significa che sicuramente non riterrà mai opportuna una cospicua liquidazione dato che poi verrà loro rimborsata solamente una cifra prefissata a forfait (sono stati infatti introdotti a favore delle compagnie dei rimborsi a forfait, suddivisi per macroaree territoriali e che tengono conto dei costi medi dei sinistri nelle varie zone) e se pagheranno agli assicurati cifre superiori ci rimetteranno mentre se riusciranno a tenersi entro il limite, o meglio sotto, tratterranno per loro la differenza;
- il "taglio" alle consulenze non andrà a vantaggio dei danneggiati che continueranno a pagare polizze elevate alle assicurazioni ma non potranno più usufruire dell’aiuto dei professionisti.
Il contratto d’assicurazione prevede che l’assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obblighi a rivalere l’assicurato entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro; pertanto, la compagnia assicurativa nell’ambito del rapporto obbligatorio è il debitore.
Benché appaia tutelata l’autonomia negoziale degli assicurati, mediante il riconoscimento della facoltà di poter rifiutare la proposta della compagnia assicurativa e la certezza dei tempi della liquidazione e dei benefici ottenibili accettando la procedura, l’entusiasmo delle compagnie assicurative nei confronti della nuova procedura è tuttavia "preoccupante".
Con la nuova normativa l’assicurato – cioè il creditore – potrà ricevere tutela solamente dal debitore. Si crea un palese conflitto di interessi: la compagnia assicuratrice si occupa dell’assistenza del danneggiato e, in sede di liquidazione, sicuramente farà tutto il possibile per corrispondere il meno possibile.
In astratto nulla si può obbiettare alla nuova normativa: celerità nei pagamenti, riduzione dei costi, snellimento della procedura…. Ma gli assicurati potranno sperare di ottenere tutti questi vantaggi solamente confidando nell’onestà e obbiettività delle compagnie assicurative (che certo non sono enti a finalità benefiche e assistenziali)?
La risposta a tale quesito e’ stata data dall’ISVAP, organo preposto al controllo delle imprese di assicurazione, che ha predisposto rigorosi controlli al fine di evitare che si verifichino situazioni dannose a carico degli assicurati.
Inoltre, il problema del "lucro" che le compagnie potrebbero cercare di attuare nei confronti dei propri assicurati sembra scongiurato anche da un altro elemento.
Infatti, al termine dell’esercizio, e’ stata predisposta una sorta di "conguaglio" a favore delle compagnie che risulteranno avere subito perdite nell’ambito della gestione di questi sinistri: in altre parole, se una compagnia risultera’ avere risarcito i propri assicurati sulla base di importi superiori a quelli ottenuti mediante il meccanismo dell’indennizzo a "forfait", verra’ a sua volta indennizzata di quanto ha perso, mediante un "giro contabile" gestito dalla CONSAP (che e’ un organo che ha il compito di regolare i "rapporti contabili" fra le compagnie) e con la compartecipazione delle compagnie che invece avranno "guadagnato" da tale gestione (risulteranno cioe’ aver ottenuto guadagni "indiretti" legati al fatto che i risarcimenti dovuti ai propri clienti erano di ammontare inferiore rispetto ai forfait previsti).
In questo modo verra’ meno l’interesse da parte delle compagnie ad adottare qualsiasi forma di comportamento "dannoso" nei confronti dei propri clienti.
Chiara Benamati